| Connessione Rete Elettrica |
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La direttiva 2003/54/CE ha stabilito che le condizioni di connessione dei nuovi produttori di elettricità siano obiettive, trasparenti e non discriminatorie, e che, in particolare, tengano pienamente conto dei costi e dei vantaggi delle diverse tecnologie basate sulle fonti energetiche rinnovabili. L’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ha regolato le condizioni procedurali, economiche e tecniche per l’erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti con obbligo di connessione di terzi nell’Allegato A della delibera ARG/elt 99/08 recante “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (TICA)”; tali disposizioni sono entrate in vigore dal 1° gennaio. Le richieste di connessione sono riferite al valore della potenza in immissione richiesta al termine del processo di connessione e, nota bene, non alla potenza dell’impianto. La potenza in immissione richiesta è il valore della potenza complessivamente disponibile per l’immissione di energia. Le richieste di connessione per potenza in immissione inferiore a 10.000 kW vanno presentate all’impresa distributrice competente nell’ambito territoriale. Le richieste di connessione vanno effettuate secondo un modello standard elaborato dai gestori di rete. Alla presentazione della richiesta di connessione, il richiedente è tenuto a versare un corrispettivo per l’ottenimento del preventivo. Tale corrispettivo è definito per fasce di potenza in immissione come di seguito indicato.
Le disposizioni dell’Autorità in materia di misura sono finalizzate all’installazione di misuratori in grado di rilevare e rendere fruibili per via telematica al gestore di rete la misura oraria (sia per l’energia immessa che per quella prelevata). L’AEEG ha definito con deliberazione n.88/07 le disposizioni in materia di misura.
Inoltre le apparecchiature di misura devono:
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