Il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico, deve far pervenire al GSE la richiesta dell’incentivo corredata da tutti i documenti previsti dalla delibera AEEG 90/07. Il mancato rispetto di tale termine comporta la non ammissibilità all’incentivazione. La data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico è la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:
- l’impianto è collegato in parallelo alla rete elettrica;
- risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell’energia prodotta e ceduta o scambiata con la rete;
- risultano attivi i contratti di scambio o cessione dell’energia elettrica;
- risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell’accesso alle reti.
Il GSE esamina la documentazione e, qualora sia completa di tutti gli allegati necessari, comunica al soggetto responsabile la tariffa incentivante assegnata all’impianto entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso in cui la documentazione presentata risulti incompleta, il GSE richiede al soggetto responsabile le necessarie integrazioni che, pena l’esclusione dalle tariffe incentivanti, dovranno pervenire al GSE entro novanta giorni. Per preparare la richiesta della tariffa incentivante e dell’eventuale premio abbinato all’uso efficiente dell’energia, il soggetto responsabile deve utilizzare l’apposito portale informativo del GSE (https://applicazioni.gse.it), attraverso il quale possono essere preparati direttamente la domanda d’incentivo insieme ad alcuni allegati.
Per richiedere l’incentivo il soggetto responsabile dell’impianto deve inviare o presentare direttamente al GSE tutta la documentazione prevista dal DM 19/02/2007 e dalla Delibera AEEG n.90/07. |
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