Valorizzazione Energia PDF Stampa E-mail
Il Conto Energia costituisce la fonte di ricavo principale per il soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico poiché comporta l’erogazione di un incentivo proporzionale alla produzione di energia elettrica. Un’ulteriore fonte di ricavo è costituita dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto che può essere poi autoconsumata (anche con il sistema dello scambio sul posto) oppure venduta al mercato.


L’autoconsumo dell’energia prodotta costituisce una fonte di ricavo implicita, nel senso che costituisce un risparmio (riduzione della bolletta elettrica) in quanto consente di non acquistare dalla rete l’energia elettrica nella misura corrispondente all’energia autoconsumata. La vendita dell’energia elettrica prodotta e non autoconsumata costituisce invece una fonte di ricavo esplicita.
Sono possibili due modi principali di valorizzare l’energia prodotta:

  • Vendita dell’energia prodotta;
  • Lo Scambio sul posto.
Per la vendita dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico si possono utilizzare due diverse modalità:
  1. Indiretta, mediante la stipula di una convenzione di ritiro dedicato con il GSE, ai sensi della delibera AEEG n. 280/07; Per l’energia elettrica immessa in rete e oggetto della convenzione, il GSE riconosce al produttore, per ciascuna ora, il prezzo di mercato riferito alla zona in cui è collocato l’impianto (articolo 6 delibera 280/07). Questo tipo di vendita “indiretta” dell’energia prodotta e immessa in rete dall’impianto è, di norma, quello consigliabile sia per la semplicità gestionale che per la maggiore redditività dei prezzi minimi garantiti dalla “280/07” rispetto ai prezzi di mercato.
  2. Diretta, attraverso la vendita in borsa o ad un grossista (contratto bilaterale). Questo tipo di vendita “diretta” è, di norma, utilizzato per poter vendere sul mercato le produzioni di energia provenienti da impianti produttivi di grande taglia, in quanto risulta molto più oneroso rispetto al metodo di vendita esposto in precedenza.
Lo Scambio sul posto, disciplinato dalla Deliberazione ARG/elt 74/08, Allegato A “Testo integrato dello scambio sul posto (TISP)”, definisce una nuova regolamentazione del meccanismo che consente, in generale, di immettere in rete l’energia elettrica prodotta ma non immediatamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento successivo per soddisfare i propri consumi.
Il servizio di scambio sul posto sarà regolato su base economica dal GSE in forma di contributo associato alla valorizzazione a prezzi di mercato dell’energia scambiata con la rete.
GSE riconosce un contributo, a favore dell’utente dello scambio, che si configura come ristoro di una parte degli oneri sostenuti per il prelievo di energia elettrica dalla rete. Ai fini del calcolo del contributo, da determinarsi su base annuale solare, viene presa in considerazione:
  • la quantità di energia elettrica scambiata con la rete (l’ammontare minimo tra energia immessa e prelevata dalla rete nel periodo di riferimento);
  • il controvalore in Euro dell’energia elettrica immessa in rete;
  • il valore in Euro dell’onere di prelievo sostenuto per l’approvvigionamento dell’energia prelevata dalla rete, suddiviso in onere energia e onere servizi.